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14-05-2020 ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA - PROVA TEMPERATURA

L’ordinanza 546 della regione Lombardia del 13/05/2020 obbliga alla misurazione della temperatura corporea a tutti i dipendenti dal 18 maggio 2020

Art. 1)

a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

 

ATTENZIONE ALLA PRIVACY:

la prova della temperatura deve essere effettuata nel rispetto della privacy e della riservatezza del lavoratore ponendo in essere tutto quanto necessario, cioè:

  • consegnare apposita informativa privacy (che può essere affissa)
  • incaricare formalmente gli addetti impartendo dettagliate istruzioni
  • dotare di DPI gli addetti
  • non registrare la temperatura a meno che sia superiore ai 37,5°
  • informare il dipendente al quale fosse riscontrata una temperatura superiore sul comportamento da tenere
  • aggiornare il registro dei trattamenti (trattasi di una semplice annotazione contenente, tra l’altro, le finalità del trattamento, le categorie di interessati, di dati personali e di destinatari ai quali saranno comunicati, nonché i termini ultimi previsti per la cancellazione)
  • le sanzioni previste dal GDPR possono arrivare al 4% del fatturato
  • iL GDPR consente a chiunque di ottenere il risarcimento del danno subito, ogni qual volta vi sia stata una violazione delle disposizioni del GDPR da parte del titolare o del responsabile del trattamento.

 

ATTENZIONE AI SEGUENTI ASPETTI:

  • la prova della temperatura deve essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato
  • la prova deve essere effettuata con termoscanner o comunque strumento che non venga a contatto con il lavoratore
  • è opportuno prevedere doppie misurazioni della temperatura a campione per evitare errori di rilevazione dovuti all’imprecisione dello strumento
  • il lavoratore con temperatura superiore a 37,5° deve essere dotato di mascherina se sprovvisto
  • è opportuno che il lavoratore al quale viene rilevata una temperatura superiore ai 37,5° venga sottoposto ad una seconda prova della temperatura; se risulterà avere la febbre deve essere isolato e messo nelle condizioni di lasciare l’azienda in modo riservato
  • l’ordinanza prevede espressamente che il datore di lavoro informi tempestivamente l’ATS competente attraverso il medico competente o l’ufficio del personale
  • la temperatura dovrà essere provata anche a chi manifesti sintomi in azienda, che deve essere isolato in modo riservato; in questo caso deve essere contattata l'ATS per ricevere istruzioni
  • non è obbligatoria la rilevazione della temperatura a visitatori e clienti, ma è quantomai opportuna. La Legge prevede che il datore di lavoro deve fare il possibile per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed è un controsenso provare la temperatura ai dipendenti e poi permettere che entrino nei locali aziendali persone non controllate

 

Seguirà ulteriore informativa con ulteriori indicazioni ed una bozza di procedura che potrete utilizzare in azienda.