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03-08-2020 PROROGA STATO EMERGENZA E PROTOCOLLI

Ultime news in materia Covid-19:

 

PROROGA STATO DI EMERGENZA 

Il DL 83/2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020

 

VALIDITA’ DPCM 14/07/2020 E PROTOCOLLI CONDIVISI ANTICONTAGIO 

Lo stesso decreto ha prorogato fino al 10 agosto la validità del DPCM 14/07/2020. Ciò significa che fino a tale data restano in vigore tutti gli obblighi, compresa l’osservanza dei protocolli condivisi per le attività commerciali e produttive, per la cantieristica, per i trasporti e la logistica. 

Regione Lombardia: con l’ordinanza n. 590 del 31/07/2020 ha prorogato tutti gli obblighi in corso fino al 10/09/2020, tra i quali: 

  • obbligo di indossare la mascherina in ambienti chiusi 
  • obbligo di misurazione della temperatura ai lavoratori dipendenti e tempestivo avviso all’ATS in caso di sintomi 
  • obbligo di misurazione della temperatura per gli esercizi con somministrazione al tavolo 

 

LIMITAZIONI ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Ad oggi in Italia non sono state aggiunte nuove restrizioni per chi negli ultimi 14 gg ha soggiornato o transitato nei paesi ritenuti a rischio. La situazione è la seguente: 

  • divieto ingresso  Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana 
  • ingresso con quarantena  Bulgaria, Romania e paesi extra UE ed extra Schengen, fatte salve specifiche eccezioni per brevi soggiorni o transiti 

 

La situazione è però in continua evoluzione, stante la risalita della curva dei contagi in varie nazioni europee. Numerose restrizioni sono state poste con riferimento, ad esempio, ad alcune regioni della Spagna. Raccomandiamo quindi di non dare per scontata la libera circolazione nell’area UE e Schengen e di documentarsi sia in fase di programmazione che immediatamente prima della partenza.  

 

SANIFICAZIONE CON OZONO 

La sanificazione con ozono non è tra quelle previste dalla circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute per gli ambienti non sanitari, che prevede ipoclorito di sodio 0,1% ed alcool etilico 70%. 

Vista la diffusione di questo metodo di sanificazione, INAIL ed ISS hanno pubblicato uno studio sugli effetti dell’ozono 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbli-focus-on-ulizzo-ozono-pandemia-2020_6443149992319.pdf 

In particolare l’ozono è una sostanza pericolosa, ed in quanto tale deve essere oggetto di specifica valutazione dei rischi ed i lavoratori devono ricevere formazione ed informazione. Raccomandiamo a chi avesse adottato questa procedura di adeguarsi al quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, che tra l’altro raccomanda la valutazione di ricorrere a sostanze/processi non pericolosi o meno pericolosi. 

 

Riportiamo un estratto 

Sulla base delle informazioni relative alla proprietà intrinseche dell’ozono, il suo utilizzo in ambienti di lavoro richiede l’adozione di precauzioni specifiche. In particolare è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli operatori preposti ai trattamenti di sanificazione sia dei lavoratori che devono svolgere il loro lavoro negli ambienti trattati. Infatti, trattandosi di una sostanza pericolosa utilizzata in un luogo di lavoro, è necessario applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008, Titolo IX - Sostanze pericolose, Capo I - Protezione da agenti chimici, effettuando la valutazione dei rischi e adottando misure generali e specifiche di protezione e di prevenzione, prevedendo disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, ed effettuando una corretta informazione e formazione dei lavoratori. In particolare, ai fini della riduzione del rischio chimico si raccomanda sempre di valutare la possibilità di ricorrere a sostanze e/o processi non pericolosi o meno pericolosi (principio di sostituzione) (DL.vo 81/2008, Art. 15, co.1, lett. f).  

 

VALIDITA’ DURC 

I DURC on line con scadenza compresa tra il 31/01 ed il 31/07/2020 sono prorogati al 31/10/2020