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13-08-2020 NUOVE RESTRIZIONI ALLA MOBILITA' INTERNAZIONALE
Con l'ordinanza del 12/08/2020 il Ministero della Sanità ha previsto le seguenti nuove restrizioni:
 
-la Colombia è stata aggiunta alla lista delle nazioni dalle quali è vietato l'ingresso (F)
 
-chi entra in Italia e negli ultimi quattordici giorni ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna deve essere sottoposto a tampone, con le seguenti modalità:
  • presentando all'imbarco o ai controlli di frontiera l'esito del tampone negativo effettuato entro le 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia
  • effettuando il tampone in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure entro le 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ATS di competenza; in tal caso l'interessato è sottoposto a quarantena fino all'esito del tampone.
Tutto ciò vale anche per le trasferte di lavoro: dal momento che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro non può effettuare accertamenti sulla salute dei lavoratori, al rientro da eventuali trasferte presso le nazioni indicate il datore di lavoro non potrà ammettere in azienda il dipendente, se non prima di avere avuto l'idoneità dal medico del lavoro o, in alternativa, qualora il lavoratore consegni di sua spontanea volontà l'esito del tampone negativo.
 
Resta in vigore l'esonero dal periodo di quarantena per soggiorni di durata non superiore alle 120 ore, ad eccezione di chi ha soggiornato o transitato, negli ultimi 14 gg, da Romania, Bulgaria e dalle nazioni elencate nella lettera F, alle quali è stata aggiunta la Colombia. La normativa è piuttosto articolata, quindi Vi invitiamo a contattarci per esaminare il caso concreto.
 
Riepiloghiamo le restrizioni in essere, con gli ultimi aggiornamenti, da www.viaggiaresicuri.it:
 
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
C- Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente (Armenia ecc…).
Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente (Armenia ecc…).
 

Sono previste alcune, limitate eccezioni.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:

  1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  2. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  3. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  4. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  5. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  6. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
  7. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.