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05-12-2020 DPCM 03/12/2020 E RESTRIZIONI ALLA MOBILITA'

Ecco l'aggiornamento dettagliato sulle novità previste dal DPCM del 03/12/2020, che sarà valido fino al 15/01/2021. 

 

Divieti di spostamento tra regioni e comuni 

Vi informiamo che i divieti di spostamento disposti dal DPCM e dal DL 158/2020, così come il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 non si applicano in presenza di comprovate esigenze lavorative 

E’ opportuno:  

  • rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro, soprattutto durante l’effettuazione delle trasferte  
  • in particolare nei periodi individuati dalla normativa (dal 21/12/20 al 06/01/21) evitare le trasferte non indispensabili e limitare l’effettuazione di trasferte a quelle necessarie ed indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni o all’estero 

 

Raccomandazioni del DPCM   

Il DPCM prevede una serie di raccomandazioni. Sebbene non si tratti di obblighi, ricordiamo che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.   

Diventa di conseguenza di fondamentale importanza documentare e motivare in modo adeguato il mancato o parziale rispetto di queste raccomandazioni, che sono le seguenti:   

-è fortemente raccomandato svolgere le riunioni in modalità a distanza  
-e fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working  

 

Norme che restano in vigore   

Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.   

E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.   

 

Trasferte nella UE o all’estero 

Non esistono divieti assoluti agli spostamenti internazionali per esigenze di lavoro, che restano sempre consentiti anche tra il 21/12/2020 ed il 06/01/2021. Alleghiamo la tabella di TradeCube aggiornata, che si riferisce solo alle trasferte di lavoro. 

Attenzione: potrebbero intervenire delle ordinanze del Ministero della salute che modificano gli elenchi di Paesi. Ciò significa che potrebbero sopravvenire obblighi di quarantena anche per i rientri da paesi UE e Schengen o per trasferte non superiori a 120 ore 

 

Ingressi in Italia dal 10/12/2020 

Da tale data tutti i lavoratori che rientrano in Italia, salvo le trasferte di durata inferiore alle 120 ore, dovranno essere soggetti a tampone o quarantena, in relazione non solo al paese di provenienza, ma ai soggiorni e transiti effettuati nei 14 gg precedenti: 

  • area UE e Schengen – tampone nelle 48 ore antecedenti l’ingresso 
  • altri paesi – quarantena 14 gg 

Chi proviene da San Marino o Vaticano non è soggetto ad alcun obbligo 

 

Ingressi da Area UE e Schengen dal 10/12/2020 

Sono subordinati all’effettuazione di tampone (test molecolare o antigenico) con esito negativo fatto nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Ciò significa che il tampone deve essere sempre effettuato all’estero. Invitiamo tutte le imprese ad attivarsi con largo anticipo perché potrebbe non essere facile effettuare il tampone all’estero ed in modo particolare ottenere l’esito in meno di 48 ore. In assenza di certificato di test negativo i lavoratori verranno posti in quarantena per 14 gg. 

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e del GDPR gli accertamenti sanitari possono essere disposti solo con l’intervento del medico competente. 

 

Esenzioni ed eccezioni 

Valgono le eccezioni già in vigore (vedi tabelle), in particolare per i lavoratori dipendenti da aziende italiane che si recano in trasferta per un periodo non superiore alle 120 ore. 

 

Denuncia infortunio INAIL per Covid  

Ricordiamo che il Covid contratto in occasione di lavoro configura infortunio sul lavoro. Se il datore di lavoro riceve un certificato medico di infortunio o una richiesta in tal senso dell’Inail è comunque tenuto a presentare denuncia d’infortunio entro 48 ore senza entrare nel merito della valutazione della riconducibilità del contagio all’attività lavorativa. 

Ricordiamo che solo la scrupolosa osservanza dei protocolli nazionali e territoriali può sollevare il datore di lavoro da responsabilità civili e penali.