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08-03-2021 DPCM 02/03/2021 - CONFERME E NUOVE RESTRIZIONI PER TRASFERTE ALL'ESTERO

Il DPCM 02/03/2021, in vigore dal 06/03/2021, ha apportato alcune modifiche relativamente alle restrizioni alla mobilità causa Covid-19.

 

Regole particolari per Brasile, Regno Unito e Irlanda del Nord e Austria 

Sono ben dettagliate anche su http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio  

Le regole sono articolate in modo differente, ma è previsto in ogni caso l'obbligo di quarantena per 14 giorni al rientro da questi paesi. 

Il DPCM 02/03/2021 ha introdotto delle eccezioni, che riguardano in particolare il personale di imprese con sede principale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative per max 120 ore.  

Queste eccezioni sono però ammesse solo previa autorizzazione del Ministero della Salute. Ai seguenti link il modulo e le istruzioni per la richiesta, che deve essere effettuata con 7 giorni di anticipo rispetto all'ingresso in Italia ed accuratamente documentata. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_2_file.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_3_file.pdf 

 

Ingresso nei paesi esteri 

E’ sempre regolato dalle norme locali, che possono variare senza preavviso rendendo difficoltose o impossibili le trasferte già programmate. Importante prevedere clausole contrattuali di salvaguardia che possano tutelare l'impresa in caso di mancato o tardivo adempimento ed eventualmente assicurazioni per annullamento viaggio, per non perdere le spese eventualmente anticipate.  

In alcuni paesi è possibile ottenere esenzioni dall'effettuazione della quarantena, per le imprese che svolgono attività ritenute di importanza strategica, quali quelle legate al settore sanitario o dei servizi pubblici. L'ottenimento di un esonero o di un particolare visto all'estero non ha alcuna efficacia sugli obblighi previsti dalla legge italiana

Qualunque esonero o esenzione vale solo in assenza di sintomi. 

Aggiornamenti sui siti delle varie ambasciate e su www.viaggiaresicuri.it, dove è anche disponibile il questionario interattivo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/   

 

Monitoraggio dei 14 gg precedenti 

Evidenziamo che le prescrizioni e restrizioni valide in Italia, così come in genere quelle previste dagli stati esteri, si applicano con riferimento ai soggiorni o transiti nei 14 gg precedenti l’ingresso nel Paese, e non semplicemente con riferimento alla provenienza.  

 

Elenchi paesi 

Bisogna prestare la massima attenzione perchè gli elenchi paesi potrebbero subire modifiche da un giorno all'altro con ordinanza del Ministero della Salute. A volte le modifiche degli elenchi sono contenute nelle ordinanze relative alle regioni italiane o ad altri argomenti e quindi non è sempre facile individuarle.  

Consultare sempre:  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp, oppure   

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  verificando la data di aggiornamento riportata in alto  

  

Se il dipendente è positivo all'estero 

Il rientro dai paesi UE, Schengen, UK e Brasile impone l'effettuazione del tampone all'estero. Il dipendente che risultasse positivo, anche se asintomatico, deve seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali che possono essere diverse in base al paese o alla regione.  

 

Quando si rientra in Italia 

Non dimentichiamo che, oltre alla compilazione dell'autocertificazione, è obbligatorio comunicare immediatamente all'autorità sanitaria l'ingresso in Italia. Ogni ATS/ASL ha un portale dove sono indicate le modalità per effettuare la comunicazione: on line, tramite e-mail, ecc. 

 

Comprovate esigenze lavorative

 E’ opportuno:    

  • rilasciare ai lavoratori documentazione attestante le esigenze lavorative e la sussistenza del rapporto di lavoro    
  • evitare le trasferte non indispensabili e/o di natura commerciale e in ogni caso limitarle a quelle necessarie e indifferibili, in modo particolare se comportano lo spostamento tra più regioni italiane o all’estero. Ricordiamo che il Protocollo Condiviso del 24/04/2020 prevede tuttora il divieto di effettuazione di trasferte. 

  

Voli Covid-tested

Rimane l'esonero da quarantena (fatto salvo per chi ha soggiornato o transitato nei 14 gg precedenti dal Regno Unito, Austria e Brasile) per chi fa ingresso in Italia con i voli Covid Tested. 

https://www.tradecube.it/nuovi-voli-covid-tested-esonerati-da-quarantena/   

 

Il medico competente 

L'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, come ribadito anche dal garante della Privacy, vieta ai datori di lavoro di effettuare accertamenti sullo stato di salute dei lavoratori. Di conseguenza test, tamponi ed accertamenti devono essere prescritti dal medico competente, che deve avere attivato il protocollo per le trasferte all'estero. I risultati dei test, salvo che il dipendente li comunichi all'azienda di sua iniziativa, saranno conoscibili soltanto dal medico competente, che potrà certificare la non idoneità del lavoratore. 

  

Norme che restano in vigore   

Restano ferme tutte le prescrizioni previste dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020 e dai Protocolli di settore, per le attività produttive e commerciali, compresi i protocolli territoriali e regionali.   

   

E’ quindi di fondamentale importanza non solo applicare i protocolli, ma documentare tutto nel miglior modo possibile, con la stesura di appositi disciplinari, che ricordiamo devono essere soggetti all’approvazione di un comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro. Per chi svolge trasferte all’estero, in particolare, è indispensabile adottare un apposito protocollo o integrare quello esistente.   

Vista la crescita dei contagi e l’intensificarsi dell’emergenza invitiamo tutti i datori di lavoro a voler riesaminare ed eventualmente adeguare i propri protocolli aziendali.    

 

Raccomandiamo a tutti di convocare il comitato formato da RSPP, RLS, rappresentanze sindacali se esistenti e medico del lavoro allo scopo di documentare ed attestare che le misure vigenti in azienda, anche con riferimento alle trasferte all’estero, sono da tutti ritenute idonee alla prevenzione del contagio in relazione alla situazione attuale.