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27-07-2022 NOVITA' SUI CONTRATTI DI LAVORO

Nel mese di giugno è stato approvato il D.Lgs che recepisce la direttiva UE 1152/2019 e siamo in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per conoscerne la decorrenza. 

 

Che cosa cambia per i rapporti di lavoro in Italia 

 

Il contratto di assunzione dovrà riportare delle informazioni molto articolate, per le quali in molti casi non sarà possibile, come si fa ora, richiamare il Contratto Collettivo. Citiamo per esempio le ferie spettanti, il periodo di preavviso, la collocazione dell’orario di lavoro, il ricorso al lavoro straordinario. 

Ogni modifica alle condizioni contrattuali dovrà essere notificata al lavoratore con una comunicazione che riporti tutte le indicazioni di legge. 

Assumere un lavoratore richiederà uno studio approfondito della pratica con riferimento sia alle norme di Legge che al contratto collettivo. Per questa ragione saremo in grado di gestire le pratiche di assunzione solo con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi

 

Cosa cambia per le trasferte all’estero  

 

Salvo modifiche dell’ultim’ora, prima dell’inizio della trasferta dovrà essere consegnata al lavoratore una lettera d’incarico che comprende le seguenti informazioni: 

 

 

TRASFERTA UE/EXTRA UE per prestazioni di servizi (es. installazione, servizi post vendita, montaggio, ecc.) 

TRASFERTA UE/EXTRA UE quando non c’è un contratto con il cliente (es. fiere, visite commerciali, meeting, ecc.) 

In quali casi 

Anche per un solo giorno 

Durata superiore a quattro settimane consecutive 

Destinazione e durata 

SI 

SI 

Indennità specifiche (es. trasferta) e rimborso spese 

SI 

NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante 

Ulteriori emolumenti inerenti agli incarichi in trasferta 

SI 

SI 

Retribuzione alla quale il dipendente ha diritto in base alle norme dello stato ospitante 

SI 

NO ma può essere richiesto dalle norme dello stato ospitante 

Valuta pagamento retribuzione 

SI 

SI 

Indirizzo del sito internet istituzionale dello stato ospitante dedicato al distacco 

SI 

NO 

Condizioni di rimpatrio se previsto 

SI 

SI 

Lingua 

Lo stato ospitante potrebbe prevedere la traduzione (anche certificata) nella lingua locale 

Ulteriori informazioni 

Potrebbero essere richieste dalla normativa dello stato ospitante 

 

 

Ciò significa che l’individuazione delle norme di Legge, del contratto collettivo e della retribuzione minima devono necessariamente essere effettuati prima della partenza del lavoratore. 

 

ATTENZIONE: in vari paesi europei la normativa entrerà in vigore dal 1 agosto 2022 

 

Ricordiamo che le norme attualmente vigenti prevedono, in estrema sintesi non esaustiva, i seguenti obblighi per le imprese che inviano i dipendenti in trasferta nei paesi UE/SEE e Svizzera: 

  • notifica all’autorità competente 
  • pagamento della retribuzione vigente nello stato ospitante se più favorevole 
  • richiesta del certificato A1  
  • rispetto delle principali condizioni previste dal Contratto collettivo e dalla legge locale 
  • rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
  • nomina di un referente/rappresentante sul posto 
  • produzione e conservazioni dei documenti richiesti dalle autorità locali 
  • rappresentanza IVA ove obbligatoria 

A tali obblighi si possono aggiungere quelli di presentazione di dichiarazioni mensili e iscrizione a enti locali e si applicano anche per un solo giorno di trasferta, salvo rare eccezioni. 

Le sanzioni vengono fissate da ogni nazione e si contano sempre in migliaia di euro anche per pochi giorni, con massimali che possono superare i 500.000 €. E possono colpire l’azienda italiana, il cliente, l’impresa ospitante, il legale rappresentanti in qualità di persone fisiche e in alcuni casi anche i dipendenti. 

Le autorità possono anche stabilire il divieto di prestare servizi nel paese ospitante o di acquisirvi appalti.