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23-09-2022 Disposizioni in materia di lavoro agile

Grazie alla riduzione dei contagi che ha consentito il ritorno ad una situazione di quasi normalità, testimoniata in particolare dalla riapertura delle scuole, era stato possibile ripristinare dall’1 settembre scorso il regime ordinario del lavoro agile basato sugli accordi individuali tra impresa e lavoratore.
In sede di conversione del decreto aiuti bis è stato invece inopinatamente prorogato sino al 31 dicembre 2022 il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili (ossia i lavoratori con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del DM 4.2.2022) e per i genitori di figli under 14; come è noto il suddetto termine era scaduto il 30 giugno scorso per i primi e il 31 luglio per i secondi. Si rammenta che per i lavoratori fragili tale possibilità è esercitabile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Per quanto riguarda invece i genitori di figli under 14, il diritto al lavoro agile
è riconosciuto a condizione che lo stesso sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.
A complicare ulteriormente la situazione per tutte le aziende si è inoltre aggiunta una norma che ha reintrodotto fino al 31 dicembre 2022 il vecchio regime emergenziale del lavoro agile ovvero la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere al lavoro agile tramite la mera comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro senza necessità di stipulare l’accordo individuale con ciascun lavoratore. Alla luce di questo nuovo
contesto le imprese che intendono avviare il lavoro agile possono a loro scelta optare per uno dei seguenti regimi: quello ordinario, in vigore appunto dall’1 settembre scorso, che consiste nella comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro e la stipula dell’accordo individuale, seppure senza obbligo di trasmissione (DL n. 73/2022); quello emergenziale, che consiste nella mera comunicazione semplificata del lavoro agile allo stesso Ministero, secondo le modalità utilizzate durante la pandemia, senza quindi l’obbligo di stipula dell’accordo individuale.
Si auspica che il Ministero del Lavoro fornisca al più presto opportuni chiarimenti su questo nuovo scenario inutilmente ingarbugliato.