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09-03-2023 Bonus carburante: cosa cambia

Il D.L. n.5/2023 aveva previsto la possibilità per il datore di lavoro di concedere ai dipendenti un bonus esclusivamente dedicato alla spesa per carburante per un valore massimo di € 200.00, che non concorreva alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).nA poco più di un mese dal suddetto decreto legge, in fase di conversione è stato invece approvato l’emendamento n. 1.101 che modifica la norma e prevede che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.

Ciò comporta che la somma erogata dal datore di lavoro in buoni carburante non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente rimanendo completamente detassata ma viene considerata nel calcolo dei contributi previdenziali, che corrispondono a circa il 30% per il datore di lavoro e al 9,19% per il lavoratore.

 

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